STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
IL PAESE DI ALICE
(O.d.V)
ART.1
Denominazione e sede
È costituito nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia: «L’ organizzazione di volontariato II Paese di Alice Odv» assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica acofenssionale.
L’organizzazione ha sede in Prova di San Bonifacio, Piazza San Biagio, 7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti
Art. 2
Statuto
1. L’organizzazione di volontariato «Il Paese di Alice ODV» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART.3
Efficacia dello statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART.4
Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
Art. 5
Finalità e Attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro,di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione:
-Intende promuovere iniziative finalizzate al benessere delle persone diversamente abili
Impegnarsi nell’assistenza anche materiale e sostegno psicologico alle persone diversamente abili ed alle loro famiglie.
– Favorire l’integrazione sociale delle persone diversamente abili
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei
propri associati sono:
A) Dlg 117/17 interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1,comma 2, della legge 8 novembre 2000,n.238, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui la legge 5 febbraio 1992,n.104, e alla legge del 22 giugno 2016,n.112, e successive modifica
A titolo semplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:
– Organizzazione attività ricreative culturali feste, eventi per facilitare aggregazione e l’inserimento nel contesto sociale.
– Attività per promuovere le autonomie e sviluppare le capacità residue:
Laboratori di cucina, musicali, manipolazione manuale, cura dell’orto, stage formativi.
– Attività terapeutiche, psicomotricità, musicoterapia, arteterapia, gruppo di sostegno psicologico
– Sostegno alle famiglie nella relazione di cura con pomeriggi di attività, grest estivo, uscite.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata dal consiglio direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità delle disposizioni contenute nell’art. del D. Lgs.117/17.
L’organizzazione di volontariato opera nella Regione Veneto.
ART.6
Ammissione
Il numero di soci è illimitato, sono associati all’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e mosse dallo spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell’interessato, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata sul libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART.7
Gli associati diritti e doveri
Gli associati dell’associazione hanno diritto di:
*Eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
* Essere informati sulle attività dell’associazione e controllare
l’andamento;
*Votare in assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista
*Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31;
*Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.
117/17 e s.m.d.;
Gli associati dell’associazione hanno dovere di:
*Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile
ART.8
Volontario e attività di volontariato
L’associato svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART.9
Perdita di qualifica di associato
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di
morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con ratifica da parte dell’assemblea.
ART.10
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente
d) Organo di controllo
e) Organo di revisione
gli organi (d e c) verranno nominati qualora si verifichino le condizioni previste dalla legge.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART.11
L’assemblea
L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART.12
Compiti dell’assemblea
-determina le linee programmatiche dell’attività dell’associazione;
-approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
-nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
-nomina e revoca dove è previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’articolo 28 del Codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
-delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
-approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART.13
Convocazione
Essa ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede associazione.
ART.14
Assemblea ordinaria
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART.15
Assemblee straordinarie
L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche allo statuto dell’organizzazione con la presenza di 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.
ART.16
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, comunque da definirsi in numero dispari, scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili per 3 mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente che diviene Presidente dell’Associazione.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
-amministra l’organizzazione
-attua le deliberazioni dell’assemblea,
-predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
-predispone tutti gli elementi utili all’ assemblea per la previsione e la programmazione economica all’esercizio,
-stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
-cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
-è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, -disciplina l’ammissione o l’esclusione degli associati,
-accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 17
Il Presidente
Il presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima dalla scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART.18
organo di controllo
L’organo di controllo anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art.30 del D.Lgs117/2017.
L’organo di controllo:
-vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
-vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
-esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
-attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui l’art.14.1 bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART.19
Organo di revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’articolo 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART.20
Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 117/2017;
ART.21
I beni
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art.22
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8 comma 2 del D. L.gs 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
Bilancio
1. Il bilancio di esercizio della organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dall’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART.24
Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs.117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari
ART.25
Convenzioni
1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all’art.56 comma l del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART.26
Dipendenti e collaboratori
1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs 117/2017.
ART.27
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART.28
Responsabilità della organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse eco- nomiche, sia dei danni causati per inosservanza delle convenzioni sia dei contratti stipulati.
ART.29
Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.
ART.30
Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art.9 del D. Lgs 117/2017.
ART.31
Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) ll libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
d) ll registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati in regola con la quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata al consiglio direttivo.
ART.32
Disposizioni finali
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato e ai principi generali dell’orientamento giuridico.
ART.33
Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo a decorrere dal termine a cui l’art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera del art. 5-sexies del D. Ln.148/17, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo x del D.lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito solo nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.